Vademecum Vendite Telematiche

L’art 569 c.p.c., 3° comma, prevede che il Giudice, dopo avere disposto con ordinanza la vendita forzata dell’ immobile, “stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.”
Il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2015 (Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche) definisce invece le modalità di svolgimento della gara telematica.
Vendite mobiliari e immobiliari senza incanto deformalizzate e a mezzo soggetto specializzato alla vendita: vendita con modalità asincrona. Per la partecipazione a questa tipologia di vendita gli utenti interessati devono registrarsi sul portale del soggetto specializzato alla vendita – commissionario, compilando l’apposito modulo digitale di registrazione, inserendo i dati identificativi ed i recapiti richiesti. Una volta conclusa la procedura di registrazione ed attivato l’account viene assegnato all’utente uno pseudonimo utile e garantire l’anonimato. Questa tipologia di gara non segue i dettami delle vendite regolamentate dal d.m. 32/2015, non si svolge tramite offerta sul Portale Delle Vendite Pubbliche e non ha la possibilità di essere gestita in forma analogica.
Presentazione dell’offerta per partecipare alle vendite telematiche (escluse le Vendite mobiliari e immobiliari senza incanto a mezzo soggetto specializzato).
L’offerta per la partecipazione alle vendite telematiche di cui al D.M. 32/2015, sono presentate esclusivamente tramite un modulo web che verrà reso disponibile sul portale delle vendite pubbliche. Al fine di potere presentare l’offerta per via telematica, l’offerente dispone di due opzioni di seguito riportate:
– Disporre di una “casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica” (si tratta di particolare casella PEC identificativa utile al solo fine della partecipazione alla vendita telematica rilasciata da un gestore identificato dal Ministero di Giustizia prevista dall’art.13, comma 4 del D.M. 26 febbraio 2015, n.32 )
– Disporre di una casella di posta elettronica certificata “tradizionale” ed il dispositivo di firma digitale con il quale firmare l’offerta.
Spesso accade che nella fase di inserimento, firma e invio dell’offerta, l’offerente commette qualche errore di forma che automaticamente andrà ad invalidare l’offerta il giorno dell’asta, trovandosi quindi l’offerta non valida e l’impossibilità di partecipare alla gara.
Per queste e altre ragioni, sempre più spesso è consigliabile avvalersi della figura del presentatore in grado di presentare l’offerta correttamente e di finalizzare l’asta per conto dell’offerente.